Convenzione›Titolo II
Art. 13
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
In vigore dal 1 nov 1991
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
1. Per l'esecuzione della comissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di forme particolari, la Parte richiesta acconsente se e per quanto non in contrasto con la propria legge.
2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, ove possibile, provvede all'integrazione necessaria.
3. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta fa conoscere, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. I rappresentanti dell'autorità giudiziaria nonché le parti processuali possono assistere all'esecuzione, purchè ciò non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta.
4. Se vi è impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta informa la Parte richiedente, indicandone i motivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-13