ConvenzioneTitolo II

Art. 14

LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

In vigore dal 1 nov 1991
LA NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell' della presente Convenzione. 2. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorità competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-14

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LA NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo