Convenzione›Titolo II
Art. 14
LA NOTIFICAZIONE DI ATTI
In vigore dal 1 nov 1991
LA NOTIFICAZIONE DI ATTI
1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell' della presente Convenzione.
2. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorità competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-14