Convenzione›Titolo II
Art. 12
COMMISSIONI ROGATORIE
In vigore dal 1 nov 1991
COMMISSIONI ROGATORIE
1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
a) l'autorità giudiziaria richiedente;
b) autorità giudiziaria richiesta, ove possibile;
c) il procedimento per il quale è domandata;
d) l'identità e il recapito delle parti e dei loro rappresentanti;
e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.
2. Qualora la commissione rogatoria ha ad oggetto l'audizione di persone, essa contiene altresì l'identità e il recapito delle stesse e le domande da porre loro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-12