Convenzione›Titolo II
Art. 7
OGGETTO DELL'ASSISTENZA
In vigore dal 1 nov 1991
OGGETTO DELL'ASSISTENZA
Ciascuna Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, su richiesta, si impegna:
a) a prestare all'altra Parte assistenza per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti e di testimoni, all'acquisizione di perizie e all'assunzione di altre prove;
b) a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza;
c) a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-7