ConvenzioneTitolo II

Art. 7

OGGETTO DELL'ASSISTENZA

In vigore dal 1 nov 1991
OGGETTO DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, su richiesta, si impegna: a) a prestare all'altra Parte assistenza per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti e di testimoni, all'acquisizione di perizie e all'assunzione di altre prove; b) a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza; c) a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-7

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