Convenzione›Titolo I
Art. 2
PROTEZIONE GIURIDICA
In vigore dal 1 nov 1991
PROTEZIONE GIURIDICA
1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda i diritti della persona ed i diritti patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-2