Convenzione›Titolo I
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
In vigore dal 1 nov 1991
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E
L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE.
Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando facilitare l'applicazione tra i due Paesi di alcune disposizioni della Convenzione concernente la procedura civile firmata all'Aja il 1 marzo 1954, sviluppare la cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile e disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze,hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:
- il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli,
- il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-1