ConvenzioneTitolo I

Art. 5

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

In vigore dal 1 nov 1991
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Gli originali e le copie autentiche degli atti, dei documenti e delle traduzioni sono esenti da legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-5

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