ConvenzioneTitolo I

Art. 3

DISPENSA DALLA "CAUTIO IUDICATUM SOLVI"

In vigore dal 1 nov 1991
DISPENSA DALLA "CAUTIO IUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono o intervengono in un giudizio dinanzi alla autorità giudiziaria dell'altra Parte non può essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. L'autorità giudiziaria che delibera sulla domanda di esecuzione della sentenza che condanna la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" al rimborso delle spese di procedura si limita ad accertare che la sentenza sulle spese è passata in giudicato.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-3

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