Art. 12 · COMMISSIONI ROGATORIE
ConvenzioneTitolo II

Art. 12

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COMMISSIONI ROGATORIE

In vigore dal 1 nov 1991
COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti: a) l'autorità giudiziaria richiedente; b) autorità giudiziaria richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale è domandata; d) l'identità e il recapito delle parti e dei loro rappresentanti; e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare; f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. Qualora la commissione rogatoria ha ad oggetto l'audizione di persone, essa contiene altresì l'identità e il recapito delle stesse e le domande da porre loro.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-12