Convenzione›Titolo II
Art. 15
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE
In vigore dal 1 nov 1991
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE
1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, il testimone od il perito che non vi ottempera non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.
2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonché la corresponsione delle altre somme previste dalla legge della Parte richiedente.
3. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena nè sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio della Parte richiedente.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorità competente che la sua presenza non è più necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
5. La disposzione del paragrafo 3, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilità di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento è previsto dalla legge della Parte richiedente.
Storico versioni
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