ConvenzioneTitolo III

Art. 20

PROCEDIMENTO

In vigore dal 1 nov 1991
PROCEDIMENTO 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge. 2.L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento o sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-20

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