Art. 9 · COMUNICAZIONI
ConvenzioneTitolo II

Art. 9

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COMUNICAZIONI

In vigore dal 1 nov 1991
COMUNICAZIONI Le autorità competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia. È ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.
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