Art. 23

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Restituzione dei contributi 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'. 2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all' semprechè non abbiano diritto alla pensione indiretta. 3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti. 4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell' per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.
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