Art. 25

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e co- incide con l'anno solare. 2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno. 3. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'. 4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.
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