Art. 20
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Pagamenti dei contributi
1. I contributi minimi di cui all', comma 2, e all', comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.
2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all' e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele cumunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1' gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all', comma 5.
6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all', a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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