Art. 21

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni 1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. 2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'. 3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.
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