Art. 17

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Rivalutazione dei redditi 1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli , nonchè per la determinazione della misura della pensione di cui all', comma 5, e l'entità del reddito di cui all', comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'. 2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. 3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione. 4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all', comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.
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LEGGE 12 aprile 1991, n. 136 (Art. 17 Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.) — Testo vigente | Portale Normativo