Art. 14

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Reddito professionale 1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all', comma 1. Nota all': - Il testo dell'art. 49, primo comma, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente: "Art. 49 (Reddito di lavoro autonomo). - Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del terzo comma dell'. (Omissis)".
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LEGGE 12 aprile 1991, n. 136 (Art. 14 Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.) — Testo vigente | Portale Normativo