Art. 10
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Erogazioni a titolo assistenziale
1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell' e dei loro familiari.
2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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