Art. 8

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali 1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
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