Art. 8
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Trattamenti a favore degli iscritti pensionati
di altri istituti previdenziali
1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-12;136#art-8