Art. 3

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Pensione di anzianità 1. La pensione di anzianità è corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente. 2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. 3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'. 4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.
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