Art. 24

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Iscrizione all'Ente 1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati. 2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell', gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell', primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. 4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi. 5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purchè sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a: a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause; b) permanenza all'estero per motivi di studio; c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti. 6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli . Nota all': - Il testo dell', primo comma, della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente: ". - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (Omissis)".
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