Art. 30
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Pensionati di altra cassa o ente di previdenza
1. La riliquidazione della pensione prevista dall' non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.
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