Art. 32

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 1 gen 1994
Iscritti a domanda 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell' della legge 18 agosto 1962, n. 1357. 2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo è determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell', maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'. 3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'.
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