Art. 33
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
R i s c a t t o
1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un numero di anni fino ad un massimo di dieci. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui all'.
2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui al comma 1 dell', il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell' dovuti nell'anno in cui la facoltà è esercitata.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-12;136#art-33