Art. 36

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Consiglio di amministrazione 1. La lettera a) del primo comma dell' della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente: "a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati". Nota all': - Il testo dell' della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: ". - Spetta all'assemblea nazionale: a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati; b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari; c) determinare, per il quinquennio e su proposta del consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonchè il compenso annuo spettante ai membri del collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; e) approvare il conto consuntivo predisposto dal comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione".
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