Art. 36
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
In vigore dal 27 apr 1991
Consiglio di amministrazione
1. La lettera a) del primo comma dell' della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente:
"a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati".
Nota all':
- Il testo dell' della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
". - Spetta all'assemblea nazionale:
a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati;
b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;
c) determinare, per il quinquennio e su proposta del consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonchè il compenso annuo spettante ai membri del collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
e) approvare il conto consuntivo predisposto dal comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione".
Storico versioni
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