Art. 36 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 36

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Consiglio di amministrazione 1. La lettera a) del primo comma dell' della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente: "a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati". Nota all': - Il testo dell' della legge n. 1357/1962, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: ". - Spetta all'assemblea nazionale: a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati; b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari; c) determinare, per il quinquennio e su proposta del consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonchè il compenso annuo spettante ai membri del collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; e) approvare il conto consuntivo predisposto dal comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione".
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