Art. 31

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Iscritti in più albi professionali 1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente. 3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi. 4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto. 5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme rela- tive all'ente o cassa stessi.
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LEGGE 12 aprile 1991, n. 136 (Art. 31 Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.) — Testo vigente | Portale Normativo