Art. 23 · LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Art. 23

LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

In vigore dal 27 apr 1991
Restituzione dei contributi 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'. 2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all' semprechè non abbiano diritto alla pensione indiretta. 3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti. 4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell' per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.
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