Accordo
Art. 23
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE
In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE
1. Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e deve nominare un Governatore ed un Vice Governatore. Ogni Governatore ed il suo Vice restano in carica a discrezione del membro che li nomina.
Il Vice Governatore può votare solo in assenza del proprio Governatore. Ad ogni riunione annuale, il Consiglio elegge uno dei Governatori come Presidente; questi resta in carica fino all'elezione del Presidente successivo.
2. I Governatori ed i loro Vice prestano servizio senza essere remunerati dalla Banca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-23