Accordo
Art. 25
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: PROCEDURA
In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: PROCEDURA
1. il Consiglio dei Governatori si riunisce annualmente e in ogni altra occasione su decisione del Consiglio stesso o su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio dei Governatori si riunisce, su convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando lo richiedano almeno cinque membri della Banca o un numero di membri che rappresenta almeno un quarto del potere di voto totale.
2. Il quorum richiesto per una riunione del Consiglio dei Governatori è di due terzi dei Governatori, purchè tale maggioranza rappresenti almeno due terzi del potere di voto totale.
3. Il Consiglio dei Governatori può stabilire con regolamento una procedura attraverso la quale il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritiene opportuno, può chiedere il voto dei Governatori su una questione specifica senza convocare una riunione del Consiglio dei Governatori.
4. Il Consiglio dei Governatori, e il Consiglio di Amministrazione nei limiti in cui è autorizzato, possono adottare le regole e creare gli enti sussidiari necessari o opportuni per lo svolgimento dell'attività della Banca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-25