Accordo
Art. 27
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI
In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI
Senza pregiudizio per i poteri del Consiglio dei Governatori di cui all' del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercita oltre ai poteri ad esso espressamente conferiti nel presente Statuto, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori, ed in particolare:
(i) prepara i lavori del Consiglio dei Governatori;
(ii) sulla base delle direttive generali del Consiglio dei
Governatori, stabilisce le politiche e prende le decisioni riguardanti prestiti, garanzie, investimenti azionari, operazioni di provvista della Banca, fornitura di assistenza tecnica ed altre operazioni della Banca;
(iii) sottomette all'approvazione del Consiglio dei Governatori in ciascuna riunione annuale i conti verificati per ciascun anno
finanziario, e
(iv) approva il bilancio della Banca
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Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-27