Art. 27 · IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI
Accordo

Art. 27

27 / 63

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI Senza pregiudizio per i poteri del Consiglio dei Governatori di cui all' del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercita oltre ai poteri ad esso espressamente conferiti nel presente Statuto, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori, ed in particolare: (i) prepara i lavori del Consiglio dei Governatori; (ii) sulla base delle direttive generali del Consiglio dei Governatori, stabilisce le politiche e prende le decisioni riguardanti prestiti, garanzie, investimenti azionari, operazioni di provvista della Banca, fornitura di assistenza tecnica ed altre operazioni della Banca; (iii) sottomette all'approvazione del Consiglio dei Governatori in ciascuna riunione annuale i conti verificati per ciascun anno finanziario, e (iv) approva il bilancio della Banca
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-27