Accordo

Art. 26

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da ventitre membri che non possono essere membri del Consiglio dei Governatori, e di cui: (i) undici sono eletti dai Governatori, che rappresentano la Repubblica Federale Tedesca, la Francia, l'Italia, il Regno Unito, la Spagna, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, la Grecia, il Portogallo, e l'Irlanda, il Lussemburgo, la Comunità Economica Europea e la Banca Europea degli Investimenti; e (ii) dodici sono eletti dai Governatori che rappresentano gli altri membri di cui: a) quattro dai Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A del presente statuto come paesi dell'Europa Centrale e Orientale possibili beneficiari della Banca; b) quattro dai Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A del presente Statuto come altri paesi europei; c) quattro dai Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A del presente Statuto come paesi non europei. Gli Amministratori, oltre a rappresentare i membri dai cui Governatori sono stati eletti, possono rappresentare anche i membri che assegnano loro i propri voti. 2. Gli Amministratori devono essere persone altamente competenti in materia economica e finanziaria e vengono eletti secondo le procedure fissate nell'allegato B. 3. Per tener conto dei cambiamenti del numero dei membri della Banca, il Consiglio dei Governatori può aumentare, ridurre o modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Senza pregiudizio per l'esercizio di questi poteri per le successive elezioni, il numero e la composizione del secondo consiglio di amministrazione sono quelli stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Ogni Amministratore nomina un Vice Amministratore con pieni poteri di agire in sua vece in caso di sua assenza. Gli Amministratori ed i loro Vice devono essere cittadini dei paesi membri. Nessun membro può essere rappresentato da più di un Amministratore. Un Vice Amministratore può prender parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma può votare solo quando agisce in sostituzione del proprio Amministratore. 5. Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti; tuttavia il primo Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso della riunione inaugurale e resta in carica fino alla riunione annuale del Consiglio dei Governatori, immediatamente successiva o, qualora il Consiglio dei Governatori così decida in quella riunione annuale, fino alla riunione annuale ancora successiva. Gli Amministratori restano in carica fino a quando i loro successori non siano stati scelti e non abbiano assunto l'incarico. Se la carica di amministratore resta vacante per più di centottanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore devono scegliere un successore per il resto del mandato secondo le procedure fissate nell'allegato B. Per tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Se la carica di Amministratore diviene vacante centottanta giorni o meno prima del termine del mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore possono ugualmente scegliere un successore per il resto del mandato; in tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Nel periodo di vacanza il Vice Amministratore o il precedente Amministratore possono esercitare le funzioni di Amministratore, tranne quella di nominare un Vice Amministratore.
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