Accordo

Art. 28

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PROCEDURA

In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PROCEDURA 1. Il Consiglio di Amministrazione di norma esercita le sue funzioni nella sede principale della Banca e si riunisce ogni qualvolta gli affari della Banca lo richiedano. 2. Il quorum per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è costituito dalla maggioranza degli Amministratori che rappresentano almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri. 3. Il Consiglio dei Governatori adotterà quelle norme che permettano ad un membro di inviare un proprio rappresentante, senza diritto di voto, ad una qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione, nella quale venga esaminato un problema che interessa particolarmente quel membro, qualora non vi sia alcun Amministratore della sua nazionalità.
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