Art. 23 · IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE
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Art. 23

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IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE

In vigore dal 27 feb 1991
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE 1. Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e deve nominare un Governatore ed un Vice Governatore. Ogni Governatore ed il suo Vice restano in carica a discrezione del membro che li nomina. Il Vice Governatore può votare solo in assenza del proprio Governatore. Ad ogni riunione annuale, il Consiglio elegge uno dei Governatori come Presidente; questi resta in carica fino all'elezione del Presidente successivo. 2. I Governatori ed i loro Vice prestano servizio senza essere remunerati dalla Banca.
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