Accordo
Art. 19
RISORSE DEI FONDI SPECIALI
In vigore dal 27 feb 1991
RISORSE DEI FONDI SPECIALI
Il termine "risorse dei Fondi Speciali" si riferisce alle risorse di ogni Fondo Speciale e comprende:
(i) i fondi accettati in amministrazione dalla Banca ed inclusi in un Fondo Speciale;
(ii) i fondi derivanti dal rimborso dei prestiti o garanzie, e le somme derivanti da investimenti azionari effettuati con risorse di un Fondo Speciale per le quali, secondo le regole di tale Fondo
Speciale, sono in questo versate; e
(iii) l'utile derivante dall'investimento delle risorse dei Fondi Speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-19