Accordo

Art. 17

METODI PER FAR FRONTE ALLE PASSIVITÀ DELLA BANCA

In vigore dal 27 feb 1991
METODI PER FAR FRONTE ALLE PASSIVITÀ DELLA BANCA 1. Per quanto riguarda le operazioni ordinarie della Banca, in caso di mancati o ritardati pagamenti su prestiti effettuati o garantiti dalla Banca o in cui vi è una sua partecipazione, e in caso di perdite, in operazioni di underwriting e in investimenti azionari, la Banca prenderà le decisioni che riterrà opportune. La Banca manterrà adeguate riserve a fronte di possibili perdite. 2. Le perdite derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono imputate: (i) primo, alle riserve di cui al paragrafo 1 del presente articolo; (ii) secondo, all'utile netto; (iii) terzo, alla riserva speciale di cui all' del presente Statuto; (iv) quarto, alla riserva generale e alle eccedenze; (v) quinto, al capitale versato; e (vi) infine, ad un ammontare adeguato di capitale sottoscritto non richiamato che deve essere richiamato conformemente ai paragrafi 4 e 5 dell' del presente Statuto.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-17

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