Art. 19 · RISORSE DEI FONDI SPECIALI
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Art. 19

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RISORSE DEI FONDI SPECIALI

In vigore dal 27 feb 1991
RISORSE DEI FONDI SPECIALI Il termine "risorse dei Fondi Speciali" si riferisce alle risorse di ogni Fondo Speciale e comprende: (i) i fondi accettati in amministrazione dalla Banca ed inclusi in un Fondo Speciale; (ii) i fondi derivanti dal rimborso dei prestiti o garanzie, e le somme derivanti da investimenti azionari effettuati con risorse di un Fondo Speciale per le quali, secondo le regole di tale Fondo Speciale, sono in questo versate; e (iii) l'utile derivante dall'investimento delle risorse dei Fondi Speciali.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-19