Art. 9
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
In vigore dal 19 dic 2012
(Concessione di coltivazione. Disposizioni generali).
1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giusitificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'.
3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.
5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.
6. Le disposizioni di cui all' della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.
7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell' della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.
8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale , al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall' della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.
9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:
Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.
Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonchè delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.
In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti".
10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l' della legge 30 luglio 1990, n. 221. (1)
11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate.
Storico versioni
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