Art. 5

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

In vigore dal 5 gen 1992
(Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti). 1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino. 2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.
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