Art. 8
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
In vigore dal 31 gen 1991
(Programma unitario di lavoro).
1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.
2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.
4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.
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