Art. 13

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

In vigore dal 31 gen 1991
(Normativa di raccordo e disciplinari-tipo). 1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.
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In sintesi

L'articolo stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve emanare appositi decreti entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Tali decreti servono a definire norme transitorie per non interrompere le attività operative nel settore petrolifero. Inoltre, attraverso gli stessi decreti vengono approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e ricerca, nonché per le concessioni di coltivazione. Prima dell'emanazione, è obbligatorio acquisire il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero durante la fase di transizione e ad aggiornare i modelli standard per i titoli minerari relativi a idrocarburi e geotermia.

A chi si applica

Si applica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ai soggetti operanti nel settore petrolifero titolari o richiedenti permessi di prospezione, ricerca o concessioni di coltivazione.

Esempio pratico

Un'azienda petrolifera che svolge attività di ricerca sul territorio nazionale si trova a operare durante l'entrata in vigore della nuova legge. Grazie ai decreti ministeriali con le norme transitorie e i nuovi disciplinari-tipo, l'impresa può proseguire le proprie attività operative e richiedere o adeguare i titoli di prospezione e coltivazione secondo le regole approvate.

Adempimenti e conseguenze

Emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei decreti per le norme transitorie e per l'approvazione dei nuovi disciplinari-tipo entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Nessuna sanzione specificata nel testo.

Domande frequenti

Entro quale termine devono essere emanati i decreti ministeriali previsti?I decreti devono essere emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Quale organo deve essere obbligatoriamente consultato prima dell'emanazione dei decreti?Deve essere sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
Quali tipologie di titoli minerari sono regolate dai nuovi disciplinari-tipo?I disciplinari-tipo riguardano i permessi di prospezione e di ricerca, nonché le concessioni di coltivazione disciplinati dal Capo di riferimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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