Art. 13
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
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L'articolo stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve emanare appositi decreti entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Tali decreti servono a definire norme transitorie per non interrompere le attività operative nel settore petrolifero. Inoltre, attraverso gli stessi decreti vengono approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e ricerca, nonché per le concessioni di coltivazione. Prima dell'emanazione, è obbligatorio acquisire il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
La norma mira a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero durante la fase di transizione e ad aggiornare i modelli standard per i titoli minerari relativi a idrocarburi e geotermia.
Si applica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ai soggetti operanti nel settore petrolifero titolari o richiedenti permessi di prospezione, ricerca o concessioni di coltivazione.
Un'azienda petrolifera che svolge attività di ricerca sul territorio nazionale si trova a operare durante l'entrata in vigore della nuova legge. Grazie ai decreti ministeriali con le norme transitorie e i nuovi disciplinari-tipo, l'impresa può proseguire le proprie attività operative e richiedere o adeguare i titoli di prospezione e coltivazione secondo le regole approvate.
Emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei decreti per le norme transitorie e per l'approvazione dei nuovi disciplinari-tipo entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Nessuna sanzione specificata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.