Art. 17
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
In vigore dal 31 gen 1991
(Procedure di concessione e autorizzazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà in particolare:
a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;
b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonchè al loro esercizio provvisorio;
d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;
e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all' della presente legge;
f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.
3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concerneti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall', nonchè le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.
Nota all':
- Per il testo dell', comma 2, della legge n. 400/1988 v. nota all'.
- Il D.P.R. n. 175/1988 dà attuazione alla direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge n. 183/1987.
- Il D.P.R. n. 577/1982 reca l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
- Il D.M. 10 gennaio 1953, ha istituito una commissione consultiva presso il Ministero dell'Industria con il compito di esaminare e riferire sulle domande intese ad ottenere la concessione di impianti petroliferi e di licenze di importazione di prodotti petroliferi. Il successivo D.M. n. 10773 del 20 marzo 1975 ha ricostituito tale commissione per il triennio 1974 - 1976 con la determinazione di "Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-01-09;9#art-17