Art. 20

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

In vigore dal 23 dic 2008
Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali 1. Il terzo capoverso del numero 6) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti: È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati". 2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall' della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese. 3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le forniture di energia elettrica previste all' del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall' della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni. 5. L' del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è sostituito dal seguente: ". - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio". 6. È abrogato l' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. 7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1991, N. 282.
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