Art. 19

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

In vigore dal 10 mar 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2001, N. 22
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9 (Art. 19 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.) — Testo vigente | Portale Normativo