Art. 14
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
In vigore dal 31 gen 1991
(Norme abrogate).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) , commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;
b) ; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-01-09;9#art-14