Art. 10
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
In vigore dal 31 gen 1991
(Nuove tecnologie).
1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonchè il tempo necessario alla loro realizzazione.
2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.
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