Art. 12

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

In vigore dal 31 gen 1991
(Vettoriamento del gas naturale). 1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all', primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile. 2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto. 3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonchè dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.
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