Art. 23
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 11 gen 1991
(Condono disciplinare)
1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costruzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.
2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.
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